PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE CON “COMUNICAZIONE UNICA” (DELIBERA ARERA 315/2020/R/EEL )

La Delibera ARERA n. 315/2020/R/EEL apporta modifiche all’articolo 1.1 lettera jjj) e lettera kkk) e all’articolo 1.2 lettera ff) del TICA, introducendo la possibilità di adottare un iter di connessione semplificato per gli impianti che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell’impianto di produzione da connettere;
  • non sono connessi ulteriori impianti di produzione;
  • potenza impianto di produzione inferiore a 800 W non “Plug & Play” (obbligo degli allegati) e inferiore o uguale a 350W “Plug & Play” (allegati ridotti);
  • per il quale il richiedente intende avvalersi di un iter di connessione semplificato;
  • per il quale rinuncia a usufruire di una remunerazione per l’eventuale energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto oggetto della richiesta di connessione;
  • il soggetto che richiede o per il qual si richiede la connessione, è sempre e soltanto il soggetto che per l’impianto di produzione intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.

In questo caso la domanda di connessione alla rete deve pervenire a DEA tramite l’invio della Comunicazione Unica completa degli allegati previsti, all’indirizzo PEC produttori@deaelettrica.it.

Il modulo da compilare dovrà contenere:

  • i dati anagrafici inerenti il richiedente;
  • il soggetto che intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica;
  • il codice POD;
  • dati tecnici del gruppo di generazione con potenza nominale, potenza inverter (ove presente);
  • qualora siano presenti sistemi di accumulo, il valore della capacità nominale del sistema di accumulo espressa in kWh.

Qualora il richiedente non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione in prelievo, occorre allegare il mandato rilasciato dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente.

Contestualmente all’invio della Comunicazione Unica, il richiedente per completare la richiesta è tenuto ad allegare i seguenti documenti in base all’impianto che intende realizzare.

A tal fine si ricorda che per impianto “Plug & Play” s’intende un impianto di potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata. Gli impianti Plug & Play sono esonerati dal fornire al gestore di rete competente la documentazione tecnica ai punti c), d), e), f). Sezione B2 V.01 dicembre 2020.

Pertanto, nel solo caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W diversi dagli impianti di produzione “Plug & Play” occorre allegare:

  •  copia del documento di identità;
  •  eventuale delega alla presentazione della comunicazione;
  •  schema elettrico unifilare dell’impianto;
  •  dichiarazione di conformità dell’impianto di produzione alla regola dell’arte ai sensi della vigente normativa;
  •  dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
  •  Regolamento di esercizio conforme alla norma CEI 0-21 (P fino a 0,8 kW) sottoscritto dal produttore.

Lo schema dovrà riportare il codice POD ed altresì localizzare chiaramente le apparecchiature di misura ed il punto di connessione alla rete pubblica oltre ad essere firmato da un tecnico abilitato.

Nel caso di impianti di produzione “Plug & Play” occorre allegare:

  • copia del documento di identità;
  • eventuale delega alla presentazione della comunicazione.

Si ricorda inoltre che:

  • il richiedente dovrà realizzare le opere del proprio impianto di produzione entro i termini dichiarati nella “Comunicazione Unica”;
  • ai sensi del articolo 6ter.8 del TICA modificato, l’invio della “Comunicazione Unica” a DEA tramite PEC, completa degli allegati, costituisce titolo abilitante per la connessione e l’attivazione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W. Nessuna altra attività deve essere svolta dal richiedente al fine di connettere il proprio impianto di produzione alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  • non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo per tali richieste di connessione.

DEA Spa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della “Comunicazione Unica” completa degli allegati:

  • verifica che la richiesta ricevuta tramite PEC sia completa di tutti gli allegati necessari;
  • verifica che la data di invio della comunicazione corrisponda con la data in cui il cliente ha apposto la firma sulla “Comunicazione Unica” e che la data di realizzazione dell’impianto di produzione rientri nell’ intervallo compreso tra data di comunicazione +5 giorni lavorativi e la data di comunicazione + 6 mesi;
  • nei soli casi in cui l’impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W sia connesso tramite un punto di connessione dotato di un misuratore che a seguito di un intervento di riprogrammazione possa essere abilitato alla rilevazione sia dell’energia elettrica immessa che dell’energia elettrica prelevata, effettua la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell’energia elettrica immessa in rete;
  • procede al censimento dell’impianto di produzione nel sistema GAUDI’ secondo le modalità definite da Terna sulla base del mandato con rappresentanza ad essa conferito ai sensi della “Comunicazione Unica”;
  • comunica al produttore e al cliente finale titolare del punto di connessione il codice CENSIMP dell’impianto di produzione rilasciato da Terna.