Delibera 786/2016/R/eel

L’Autorità di Regolazione per Energia elettrica Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016 dal titolo “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo” ha definito, per i responsabili della gestione degli impianti di produzione, modalità e tempistiche di esecuzione sui sistemi di protezione di interfaccia delle verifiche previste dalla Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, dandone informativa al gestore di rete.
Inoltre ha definito modalità e tempistiche per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione delle norma CEI 0-21, relativamente agli impianti di produzione da connettere in bassa tensione.
Per quanto riguarda le verifiche, la delibera stabilisce che sono obbligatorie e pertanto devono essere eseguite:

sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzione connessi in media tensione aventi potenza superiore a 11,08 kW;
sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW;

secondo le seguenti tempistiche:

nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 agosto 2016: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra il 31 marzo 2018, 5 anni dalla data di entrata in esercizio o 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;
nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra il 31 dicembre 2017 e i 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;
nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra il 30 settembre 2017 e i 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.

Le suddette verifiche devono essere effettuate anche nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, dandone poi comunicazione a Distribuzione Elettrica Adriatica Spa.
Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni – anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia – con diverse date di entrata in esercizio, per la determinazione della data entro cui il titolare dell’impianto di produzione deve eseguire le prove sui sistemi di protezione di interfaccia, si dovrà far riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione.
L’invio della documentazione relativa all’effettuazione delle verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione di interfaccia dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: distribuzione.ee@pec.deaelettrica.it.

Nel caso di mancato invio della documentazione relativa alle verifiche, Distribuzione Elettrica Adriatica Spa, nel corso del mese successivo alla scadenza prevista, invierà ai soggetti interessati un sollecito per l’effettuazione delle medesime.
Si ricorda che, qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento di tale sollecito, Distribuzione Elettrica Adriatica Spa lo comunicherà al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. Ad incentivi sospesi, il mancato invio della documentazione attestante l’effettuazione delle verifiche, potrà portare alla sospensione del servizio di connessione.

In merito alle novità introdotte dalla nuova norma CEI 0-21, si precisa che esse riguardano:

gli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1kW;
le dichiarazioni di conformità relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e ai sistemi di accumulo.

Le stesse troveranno applicazione per tutte le richieste di connessione in bassa tensione, inoltrate ai sensi del TICA, a partire dal 1 luglio 2017.
Sarà comunque possibile fino al 30 giugno 2017, su precisa istanza del richiedente, inoltrare a Distribuzione Elettrica Adriatica Spa richieste di connessione di impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1kW e trasmettere per gli inverter, i sistemi di protezione di interfaccia e i sistemi di accumulo, dichiarazioni di conformità già allineate con le disposizioni previste nella nuova edizione della norma CEI 0-21.

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