Delibera 540/2021/R/eel

Con la delibera 540/2021/R/EEL (di seguito “delibera”) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente disciplina le modalità di implementazione della regolazione dello scambio di dati tra Terna (gestore della rete di trasmissione nazionale), le Imprese distributrici e i Significant Grid User (di seguito “SGU”) ai fini dell’esercizio in sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (SEN).
Nel dettaglio, la delibera disciplina:

le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati;
le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU;
la relativa modalità di copertura dei costi; nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.


In particolare, è responsabilità del Produttore che gestisce impianti ricadenti nel perimetro di applicazione della delibera, l’onere dell’installazione e della manutenzione dell’apparato di campo denominato Controllore Centrale d’Impianto (CCI) e del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione che consentono la rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

Nel caso di impianti di produzione esistenti , come previsto dall’articolo 4, il Produttore deve procedere all’adeguamento, installando i dispositivi di cui sopra, e inviare apposita comunicazione tramite PEC all’indirizzo dea@pec.deaelettrica.it entro il 31 maggio 2024 comprensiva di:

Dichiarazione di avvenuto adeguamento ai sensi della Del.540/2022;
Dichiarazione di conformità apparato CCI;
Allegato 11 al Regolamento di esercizio;
Certificato CA (Certification Authority) del CCI.

La delibera 730/2022 stabilisce inoltre che, ai Produttori che hanno proceduto all’adeguamento degli impianti esistenti e adempiuto a quanto previsto al comma 4.3 della delibera 540/2022, sia riconosciuto per ogni impianto di produzione un contributo forfettario pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:

1,00 – nel caso di invio entro il 31 luglio 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
0,75 – nel caso di invio tra il 1° agosto 2023 e il 31 ottobre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
0,50 – nel caso di invio tra il 1° novembre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
0,25 – nel caso di invio tra il 1° febbraio 2024 e il 31 maggio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.


Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, sottoscritta dal Produttore, effettueremo delle verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, volte a verificare l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati, eseguendo anche prove di comunicazione.
In caso di esito positivo delle verifiche, si procederà a erogare il contributo forfettario spettante entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento.

In caso di esito negativo delle verifiche per ragioni non imputabili a noi, verrà data evidenza al Produttore e saranno fornite indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare entro il termine massimo di due mesi. Il Produttore, al completamento degli interventi, è tenuto a informarci, che entro un mese da tale comunicazione procederà a una nuova verifica. In caso di esito positivo, procederemo ad erogare il contributo forfettario entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo. Qualora l’esito delle verifiche dovesse, invece, mantenersi negativo per cause a noi non imputabili anche dopo il 31 maggio 2024, il Produttore sarà inserito nell’elenco degli impianti inadempienti previsto dalla delibera, e verrà meno per il Produttore il diritto al riconoscimento del contributo forfettario.

I titolari di impianti di produzione che entreranno in esercizio dal 1 aprile 2023 dovranno installare i dispositivi a proprie spese entro la data di entrata in esercizio, dandocene comunicazione entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA; la mancata installazione dei dispositivi è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione. Il Produttore potrà contattarci tramite la PEC dea@pec.deaelettrica.it con oggetto “Osservabilità – Delibera 540/2021/R/EEL” per informazioni inerenti il tema in oggetto e eventuali chiarimenti di ordine tecnico. Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo della delibera 540/2021/R/EEL consultabile sul sito dell’Autorità al link https://www.arera.it/it/docs/21/540-21.htm

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