Delibera ARERA 385/2025/R/eel del 5 agosto 2025 integrata dalla delibera ARERA 564/25/R/EEL del 23 dicembre 2025

Contesto normativo e importanza strategica

L’evoluzione del panorama energetico, con la rapida crescita della generazione da fonti rinnovabili, impone un costante aggiornamento delle regole tecniche per garantire la sicurezza e la stabilità del Sistema Elettrico Nazionale (SEN). In questo contesto, l’aggiornamento della procedura RIGEDI (Riduzione della Generazione Distribuita) e l’obbligo di installazione del Controllore Centrale di Impianto (CCI) sono interventi strategici. L’obiettivo è superare l’obsolescenza dell’attuale tecnologia GSM/GPRS, che presenta limiti di affidabilità, e rendere la rete più resiliente e partecipativa.

A seguito delle segnalazioni degli operatori riguardo alle complessità implementative, ARERA ha emanato in data 23 dicembre 2025 la Delibera 564/2025/R/eel. Questo provvedimento modifica e proroga i termini originariamente stabiliti dalla Delibera 385/2025/R/eel, offrendo ai produttori tempistiche più adeguate a realizzare gli adeguamenti tecnici richiesti.

Questa pagina contiene le informazioni consolidate e ufficialmente aggiornate per tutti gli utenti produttori interessati e sostituisce ogni comunicazione precedente.

Adeguamento impianti esistenti: riepilogo nuove scadenze

Per venire incontro alle esigenze operative e logistiche segnalate dai produttori, le scadenze finali per l’adeguamento degli impianti esistenti sono state posticipate. Di seguito la sintesi delle nuove tempistiche obbligatorie.

Fascia di Potenza dell’Impianto (Pn)Nuova Scadenza per l’Adeguamento
Pn >= 1 MW31 dicembre 2026
500 kW <= Pn < 1 MW31 dicembre 2027
100 kW <= Pn < 500 kW31 marzo 2028
Definizione di “adeguamento”
  • Per impianti ≥ 1 MW: l’attivazione della funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” sul Controllore Centrale di Impianto (CCI) già installato ai sensi della delibera 540/21.
  • Per impianti < 1 MW: l’installazione del dispositivo CCI e la contestuale attivazione della funzionalità PF2.

Contributi economici per gli adeguamenti (impianti < 1 MW)

Per incentivare un’implementazione tempestiva, la delibera conferma un contributo economico forfettario per i produttori di impianti con potenza inferiore a 1 MW. Tale contributo non è inteso a coprire integralmente i costi, ma a promuovere un adeguamento rapido attraverso un meccanismo a scalare: chi si adegua prima, riceve un contributo maggiore.

Impianti di potenza ≥ 500 kW e < 1 MW

Valore base del contributo: 10.000 €

Data di invio comunicazione di adeguamentoPercentuale Contributo Riconosciuto
Entro il 31 dicembre 2026100%
Tra il 1° gennaio 2027 e il 28 febbraio 202780%
Tra il 1° marzo 2027 e il 31 maggio 202740%
Oltre il 31 maggio 20270%

Impianti di potenza ≥ 100 kW e < 500 kW

Valore base del contributo: 7.500 €

Data di invio comunicazione di adeguamentoPercentuale Contributo Riconosciuto
Entro il 31 gennaio 2027100%
Tra il 1° febbraio 2027 e il 31 marzo 202780%
Tra il 1° aprile 2027 e il 30 giugno 202740%
Oltre il 30 giugno 20270%

Si conferma che non è previsto alcun contributo economico per gli impianti con potenza nominale uguale o superiore a 1 MW, in quanto l’adeguamento consiste principalmente in un aggiornamento software.

Classificazione degli impianti – esistenti e nuovi

La corretta classificazione dell’impianto è fondamentale per determinare gli obblighi di adeguamento e il diritto a ricevere i contributi economici.

Definizione di impianti esistenti

Con la Delibera 564/2025, la definizione è stata semplificata a vantaggio dei produttori. Un impianto è considerato “esistente” (e quindi idoneo ai contributi, se di potenza < 1 MW) se la richiesta di connessione è stata presentata entro le date indicate nella tabella sottostante, indipendentemente dalla sua data di entrata in esercizio.

Fascia di Potenza dell’Impianto (Pn)Condizione per essere “Esistente”
Pn >= 1 MWRichiesta di connessione presentata entro il 05/08/2025
500 kW <= Pn < 1 MWRichiesta di connessione presentata entro il 05/08/2025
100 kW <= Pn < 500 kWRichiesta di connessione presentata entro il 31/10/2025
Definizione di impianti nuovi

Sono considerati “nuovi” tutti gli impianti la cui richiesta di connessione è stata presentata successivamente alle date indicate nella tabella sopra.

Obblighi per i nuovi impianti

Per tutti i “nuovi impianti”, l’obbligo di adeguamento è più stringente: devono installare il Controllore Centrale di Impianto (CCI) con la funzionalità PF2 già attiva entro la data di entrata in esercizio.

La normativa stabilisce chiaramente che la mancata installazione del CCI e la mancata attivazione della funzionalità PF2 costituiscono condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione alla rete.

Modalità di comunicazione dell’avvenuto adeguamento

Una volta completato l’adeguamento, il produttore è tenuto a comunicarcelo ufficialmente al distributore presentando la seguente documentazione:

dichiarazione di avvenuto adeguamento
addendum al regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della delibera
dichiarazione, redatta da tecnico abilitato non dipendente dal Produttore, attestante che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni dell’Allegato A.72 di Terna ed è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 0-16

L’intera documentazione dovrà essere caricata sul “Portale Clienti” del distributore accedendovi con le proprie credenziali.

Inadempienze, verifiche e riconoscimento del contributo

Dopo la ricezione della comunicazione, sarà avviato un processo di verifica per accertare la conformità dell’adeguamento e, se applicabile, riconoscere il contributo economico.

Processo di verifica

Entro i termini previsti dalla normativa, effettueremo verifiche da remoto e/o sopralluoghi a campione per accertare la corretta installazione del CCI e il funzionamento della funzionalità PF2. L’esito positivo delle verifiche è condizione necessaria per l’erogazione del contributo.

Conseguenze per inadempienza

Il rispetto delle scadenze finali è obbligatorio. Per gli impianti non adeguati entro i termini definiti, la normativa prevede la sospensione dell’erogazione di tutte le partite economiche da parte del GSE (inclusi incentivi) e la sospensione della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete. Si sottolinea che tali sospensioni sono di natura temporanea e verranno revocate non appena l’adeguamento sarà comunicato e verificato, con il conseguente ripristino delle normali condizioni economiche.

Riferimenti

Per un’analisi approfondita, si consiglia di consultare i testi integrali delle delibere sul sito ufficiale dell’Autorità.

Per chiarimenti o assistenza è possibile scrivere a dea@deaelettrica.it o, tramite PEC, a dea@pec.deaelettrica.it.

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