L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con la pubblicazione della delibera 421/2014/R/EEL “ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE”, ha approvato una nuova versione dell’Allegato A72 del Codice di rete di Terna, relativo alla “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)”. Questa nuova versione troverà applicazione a decorrere dal 1 settembre 2015, in sostituzione della precedente approvata con la deliberazione 344/2012/R/EEL.
Questa delibera prescrive la necessità di implementare dei sistemi atti a consentire il teledistacco nel caso di impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 Kw connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013.
Tali produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III entro il 31 gennaio 2016, oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.
DEA provvederà a trasmettere apposita comunicazione a tutti i produttori coinvolti dal presente provvedimento e connessi alla propria rete mediante comunicazione via posta raccomandata A.R.
A seguito dell’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione alle prescrizioni sopra riportate, il produttore è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di atto notorio ed il modulo integrativo al regolamento di esercizio vigente redatta da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il teledistacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata a DEA Spa – Via Guazzatore 159, 60027 Osimo (AN) o in alternativa tramite PEC all’indirizzo dea@pec.deaelettrica.it.
A seguito del ricevimento della comunicazione, DEA verifica (entro due mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione o entro il 30 settembre 2015 qualora successivo a tale data di comunicazione) l’effettiva installazione dei sistemi atti a consentire il teledistacco da remoto nonché il loro corretto funzionamento. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all’effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, seguirà un sopralluogo sull’impianto di produzione per verificare l’avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.
I produttori che inviano a DEA entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 della delibera ARERA 646/2015/R/eel (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:
- 800 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
- 650 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
- 500 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.
Qualora la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste sia inviata dai a DEA nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2015, e se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, alla metà dei premi sopra elencati.
Il premio sarà erogato da DEA in tutti i casi entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo nei casi previsti, abbiano avuto esito positivo.
DEA inoltre trasmetterà a Terna Spa, per il tramite del sistema GAUDÌ e secondo modalità dalla medesima definite, l’informazione relativa all’avvenuto adeguamento dei singoli impianti di produzione adeguati.
Nel corso della vita utile di un impianto di produzione di energia elettrica per il quale trovano applicazione, anche a seguito del presente provvedimento, le prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e dell’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III, DEA verifica, con la periodicità prevista dal medesimo Allegato M, il corretto funzionamento dei sistemi installati dai produttori atti a consentire il teledistacco da remoto.
Nei casi in cui:
- la verifica effettuata abbia avuto esito negativo;
- il produttore, nonostante i solleciti, non adegui i propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dal presente provvedimento;
DEA ne darà immediata comunicazione al GSE e al produttore.
Il GSE sospenderà immediatamente l’erogazione degli incentivi fino a quando il produttore non darà comunicazione dell’avvenuto adeguamento dei propri impianti di produzione con le modalità descritte in precedenza.
DEA, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione effettuerà le verifiche e ne comunicherà gli esiti sia al produttore che al GSE. Qualora l’esito della verifica sia positivo, la sospensione dell’erogazione degli incentivi cesserà i propri effetti. Nei casi di impianti di produzione di energia elettrica che non beneficiano di incentivi, l’Autorità valuterà gli interventi da assumere in caso di inadempimento agli obblighi previsti ai sensi del presente provvedimento.
I valori di premio sopra evidenziati, sono da intendersi come valori minimi riconosciuti e potranno essere in seguito aggiornati dall’Autorità.